Nuovi incentivi in arrivo per gli impianti a a biogas in esercizio da prima del 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici: ad introdurli un emendamento alla legge di Bilancio approvato al Senato e che ha per primo firmatario Taricco (PD).

Secondo il testo (in allegato in basso), potranno accedere al nuovo sussidio gli impianti la cui produzione elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna a partire dal 30 giugno 2020.

L’incentivo, cui si potrà accedere in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, avrà una durata massima di 15 anni e sarà definito dai ministeri competenti entro 90 giorni dalla approvazione della legge.

 

60.0.121 (testo 3)Taricco, Biti, Manca, FerrariDopo l’articolo, inserire il seguente:«Art. 60-bis.(Misure per favorire l’economia circolare del territorio)1. Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta con le modalità e alle condizioni di cui al comma 2.2. L’incentivo di cui al comma 1 è definito entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materiadi aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonché dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma precedente, è erogato unicamente in riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.3. L’ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell’energia elettrica.4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 954 a 957, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a partire dall’anno 2020, l’alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell’esercizio delleattività di cui all’articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto. Secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, a partire dal medesimo anno e fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono pubblicati bandi per l’ammissione agli incentivi per i nuovi impianti, di potenza elettrica non superiore a 300 KW, pari a un contingente di potenza di iscrizione al registro di 25 MW all’anno, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1. I bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.5. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2016, recante ”Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, sono apportate le seguenti modifiche:a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:”o-bis) digestato equiparato: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 in ingresso in impiantidi produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica”;b) al Titolo IV, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:”Capo IV-bis.UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATOArt. 32-bis.(Condizioni di equiparabilità)1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;b) un livello di efficienza di impiego superiore all’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;c) una idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.Art. 32-ter.(Modalità di utilizzo)1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento da nitrati, la quantità di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura.2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti metereologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili.Art. 32-quater.(Controlli)1. L’utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.

2. Le analisi di cui al precedente comma sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

fonte: qualenergia.it